Statuto dell'Associazione

 

STATUTO

 

 

Art. 1 - Denominazione e sede

 

Il giorno 28 del mese di MARZO anno 2012 è costituita in Castel Bolognese (RA), l’Associazione denominata “Valsenio Camper Club”. L’Associazione ha sede in Via De Gasperi, 255 – 48014 Castel Bolognese (RA); Tel. 333.8354351.

Questa Associazione assume, come logo, quello riportato in testa al presente documento.

 

Art. 2 - Scopi

 

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica, ma ispirata alle regole democratiche ed alla mutua assistenza anche economica. In tal senso prevede, fra i propri scopi, l’adozione a distanza di un minore, per cui a tale scopo l'Associazione può raccogliere i fondi necessari tra i soci, redigendo opportuno rendiconto, secondo le disposizioni di legge.Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti tra i soci, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, che potrebbero derivare da donazioni, organizzazione di raduni camperisti o altre attività connesse. Eventuali avanzi andranno unicamente all'adozione. L’Associazione non prevede, allo stato, né tessere personali o familiari, né quote annuali d’adesione. L’Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita di comunità ed in particolare per la conoscenza, la valorizzazione ed il rispetto del territorio nazionale. Allacciare nuove relazioni, nuove amicizie ed incrementare quelle già esistenti fra gli amanti del turismo itinerante. L’Associazione si predispone alla partecipazione e al sostegno di tale tipo di turismo attraverso collaborazioni ed incontri di vario livello con tutte le più importanti organizzazioni del settore. L’Associazione intende prestare la massima attenzione e rispetto delle opinioni altrui ed intende rendere migliore, per quanto sia possibile, l’attuale immagine dell’utente del turismo itinerante. Per le necessità di carattere pratico, provvede attraverso la buona volontà, l’entusiasmo e lo spirito d’iniziativa degli associati. Al fine di eliminare le spese per le comunicazioni e agevolare una celere trasmissione delle stesse, si prevede l’utilizzo della posta elettronica. Oltre all’adozione a distanza di cui sopra, obiettivo prioritario dei Soci Fondatori è l’adesione all’Unione Club Amici (UCA).

 

Art. 3 – Durata

 

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

 

 Art. 4 - Domanda di ammissione

 

La partecipazione è aperta a tutti gli amanti del turismo itinerante che, volontariamente, intendono partecipare ad un organismo che si pone essenzialmente con scrupolosi intenti di collaborazione a costo zero. Far parte dell’Associazione “Valsenio Camper Club” vuol dire essere fedeli ad una “parola data”, che si fonda sul rispetto e dedizione ai principi che dall’Associazione sono enunciati. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali e assistenziali, previa iscrizione alla stessa. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda scritta su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

 

Art. 5 - Diritti dei soci

 

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

 

Art. 6 - Decadenza dei soci

 

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

  • dimissione volontaria;

  • radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria ed una volta radiato non può essere più ammesso.

 

Art. 7 - Organi dell’Associazione

 

Gli organi sociali sono:

  • l'assemblea generale dei soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente;

  • il Vice presidente;

  • Il Segretario.

Non si ravvisa, allo stato, la carica di economo ed il collegio dei revisori contabili, poiché non è prevista alcuna quota associativa e non esiste alcun patrimonio da gestire.

 

Art. 8 - Assemblea

 

  • L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

  • Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci, i quali possono rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

  • La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno dieci giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dell’eventuale rendiconto economico e finanziario, se del caso, e per la programmazione dell'attività futura.

 Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.

  • L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorse tre ore dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria sia l'assemblea straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

  • Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

 

Art. 9 - Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di 5, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Tutti gli incarichi sociali si intendono solo a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

 

Art. 10 - Dimissioni

 

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno incarica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

 

Art. 11 - Convocazione Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

 

Art. 12 - Compiti del Consiglio Direttivo

 

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

  2. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

  3. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

  4. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessarie.

  5. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

 

 Art. 13 - Il bilancio

 

Premesso che l’Associazione non ha un proprio patrimonio (cfr Artt. 2 e 7), il Consiglio Direttivo redige, se del caso, il rendiconto dell'Associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per sopravvenuta disposizione dell'assemblea.

 

Art. 14 - Il Presidente

 

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

 

Art. 15 - Il Vice Presidente

 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

Art. 16 - Il Segretario

 

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo e redige i verbali delle riunioni.

 

Art. 17 - Anno sociale

 

L'anno sociale e l’eventuale esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

 

Art. 18 - Scioglimento

 

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci, aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in ordine al suo eventuale patrimonio residuo, che dovrà essere destinato interamente all’adozione a distanza.

 

Letto, approvato e sottoscritto.